Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso di cui al comma I del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~art12 · fonte su Normattiva