Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1997 al 22 settembre 2019. Leggi il testo vigente →
(( Le esportazioni)) nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. (( Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.))
Testo in vigore dal 8 aprile 1997 al 22 settembre 2019
