Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.

Testo vigente dal 22 settembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~art4 · fonte su Normattiva