Articolo II Definizioni e criteri Ai fini della presente Convenzione: 1. Per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme, o separatamente: (a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi; (b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprieta' tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso (a), per via della fuoruscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi; (c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso (b). 2. Per "composti chimici" s'intende: Ogni composto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica sui processi vitali puo' causare la morte, l'incapacita' temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove. (Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.) 3. Per "precursore" s'intende: Ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. E' compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple. (Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.) 4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multipli (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende: Il precursore che svolge il ruolo piu' importante nel determinare le proprieta' tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple. 5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono: (a) Armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure (b) Armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter piu' essere utilizzate con armi chimiche. 6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono: Armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo. 7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende: Ogni composto chimico non elencato in una Tabella che puo' produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione. 8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende: (a) Ogni equipaggiamento, nonche' ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che e' stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946: (i) Come parte della fase di produzione dei composti chimici ("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengano, quando l'equipaggiamento e' in funzione: (1) Ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui composti chimici; oppure (2) Ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che non puo' essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che puo' essere utilizzato a scopo di fabbricazione di armi chimiche; oppure (ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonche' la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi; (b) non significa: (i) qualsiasi impianto avente una capacita' di produzione per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso (a) (i) inferiore ad 1 tonnellata; (ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso (a) (i) (e' o) e' stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attivita' per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base l'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato come "Annesso sulla Verifica"); oppure (iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica. 9. Per "scopi non proibiti in base alla presente Convenzione" s'intendono: (a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici; (b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le armi chimiche; (c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprieta' tossiche dei composti chimici come sistema d'arma; (d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei disordini interni. 10. Per "capacita' di produzione" s'intende: il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se un processo non e' ancora operativo, pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacita' prefissata oppure, se la capacita' prefissata non e' disponibile, alla capacita' progettata. La capacita' prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali per una quantita' massima nell'impianto di produzione, come dimostrato da uno o piu' periodi di funzionamento di prova. La capacita' progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria. 11. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformita' con l'Articolo VIII della presente Convenzione. 12. Ai fini dell'Articolo VI: (a) Per "produzione" di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica; (b) Per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non e' trasformato in un altro composto chimico; (c) Per "consumo" di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artii · fonte su Normattiva