Articolo V Impianti di produzione di armi chimiche 1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. 2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche. 3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche. 4. Ciascuno Stato Parte cessera' immediatamente ogni attivita' negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attivita' necessarie per la chiusura. 5. Nessun Stato Parte costruira' qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modifichera' qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attivita' proibita in base alla presente Convenzione. 6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo III, paragrafo I(c), fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco. 7. Ciascun Stato Parte: (a) chiudera', non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformita' con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, e ne dara' notifica; e (b) fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto. 8. Ciascun Stato Parte distruggera' tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformita' con l'Annesso sulle verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come "ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminera' non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo piu' rapido. 9. Ciascuno Stato Parte: (a) presentera' piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto; (b) presentera' dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo di distruzione; (c) certifichera' non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti. 10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggera', il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo. 11. Ciascun Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggera' gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni. 12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono piu' in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 13. Uno Stato Parte puo' chiedere, in casi eccezionali di urgente necessita', il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte decidera' se approvare o meno la richiesta e stabilira' le condizioni alle quali l'approvazione e' condizionata in conformita' con la Parte V, Sezione D dell'Annesso sulle Verifiche. 14. L'impianto di produzione di armi chimiche sara' trasformato in modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche piu' di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1. 15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco in conformita' con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche. 16. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte. A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che: (a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell'Annesso sulle Verifiche; (b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione; (c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica. 17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale. 18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche. 19. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.
Testo vigente dal 25 novembre 1995
