Articolo III Dichiarazioni 1. Ciascuno Stato Parte sottoporra' all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali: (a) per quanto riguarda le armi chimiche; (i) dichiarera' se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo; (ii) specifichera' la precisa ubicazione, la quantita' globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso (iii); (iii) rendera' conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 4 dell'Annesso sulla Verifiche; (iv) Dichiarera' se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformita' con la Parte IV(A) paragrafo 5, dell'Annesso sulla Verifiche; (v) fornira' un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 6, dell'Annesso sulla Verifiche; (b) Per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate: (i) Dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 3, dell'Annesso sulla Verifiche; (ii) dichiarera' se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornira' tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV(B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche; (iii) dichiarera' se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche; (c) Per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche: (i) dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946; (ii) specifichera' ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso (iii); (iii) rendera' conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o che e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche; (iv) dichiarera' se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformita' con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulla Verifiche. (v) fornira' il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformita' con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche; (vi) specifichera' le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' con la Parte V, paragrafo 1(i) dell'Annesso sulla Verifiche, (vii) Fornira' un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulla Verifiche. (d) Per quanto riguarda gli altri impianti: Specifichera' la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attivita' di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1 gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includera' tra l'altro, laboratori, prove e siti di valutazione (c) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specifichera' gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sara' aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo. 2. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artiii · fonte su Normattiva