Articolo XIV Risoluzione delle controversie 1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformita' con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. 2. Quando una controversia sorga tra due o piu' Stati Parte, o tra uno o piu' Stati Parte e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parte interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziati o di altri mezzi pacifici a discrezione delle Parte, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonche' il ricorso di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese. 3. Il Consiglio Esecutivo puo' contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato, compresa l'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parte alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita. 4. La Conferenza esaminera' le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parte o portate alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituira' o affidera' a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (f). 5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo hanno il potere soggetto ad autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sara' concluso a tal fine in conformita' con l'articolo VIII, paragrafo 34 (a). 6. Il presente Articolo non pregiudica l'Articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e ad assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artxiv · fonte su Normattiva