Articolo XXI Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65mo strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma. 2. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrera' in vigore il 30mo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artxxi · fonte su Normattiva