in vigore

  • 1)La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data alla quale non meno di quindici Stati avranno sia firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o depositato gli strumenti richiesti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformita' con l'articolo 15.
  • 2)Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione per quanto riguarda la presente Convenzione dopo che gli adempimenti per la sua entrata in vigore siano stati espletati, ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto alla data di entrata in vigore della presente Convenzione oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento se quest'ultima e' posteriore.
  • 3)Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di entrata in vigore, la presente Convenzione diverra' effettiva tre mesi dopo la data di deposito dello strumento.
  • 4)Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione e considerato accettato in base all'articolo 14, si applica alla Convenzione nella sua forma emendata.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art16 · fonte su Normattiva