di merci 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di traffico effetuato in violazione alle rispettive legislazioni doganali. 2. Qualora l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente constati esportazioni a destinazione dell'altra Parte Contraente di merci comprese nelle liste di cui al paragrafo 1 in misura tale che sembri costituire pericolo di grave pregiudizio per l'economia dell'altra Parte Contraente, ne informa subito e d'iniziativa l'Amministrazione doganale di quest'ultima Parte.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art4 · fonte su Normattiva