• 1)L'Amministrazione doganale di una Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, di iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscano o sembrino costituire violazione alla legislazione doganale di questa ultima Parte.
  • 2)Qualora l'Amministrazione doganale di una Parte contraente constati esportazioni a destinazione dell'altra Parte contraente di merci riprese nelle liste di cui all'articolo 4, in misura tale che sembrino costituire pericolo di grave pregiudizio per l'economia dell'altra Parte contraente, ne informa subito e di iniziativa l'Amministrazione doganale di quest'ultima Parte.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art7 · fonte su Normattiva