1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
- a)se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
- b)se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.
Testo vigente dal 8 settembre 2003
