1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

  • a)se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
  • b)se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.

Testo vigente dal 8 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250~accordo-art3 · fonte su Normattiva