Testimoni 1. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente ed ai fini delle indagini su una violazione doganale specifica, raccogliere negli uffici di quest'ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli Altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari possono essere autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e di altri documenti; 2. L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare, su richiesta dell'altra Parte Contraente, che i propri agenti depongano, nei limiti dell'autorizzazione, come testimoni o esperti nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati nello Stato dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art9 · fonte su Normattiva