I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di uno degli Stati contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale di un altro Stato contraente e ai fini della presente Convenzione, raccogliere negli uffici di quest'ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari sono autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e altri documenti.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
