[1]funzionari

[2]1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e soggetta alle condizioni da quest'ultima imposte, possono allo scopo di indagare un'infrazione doganale:

  • a)consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita i documenti, i registri e altri dati pertinenti per estrarre qualsiasi informazione concernente quella infrazione doganale;
  • b)prelevare copie dei documenti, registri ed altri dati relativi a quella infrazione doganale;
  • c)essere presenti nel corso di un'indagine condotta dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale del proprio Stato ed utili all'Amministrazione doganale richiedente in relazione alla violazione doganale.

[3]2. Quando funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente nelle circostanze previste al paragrafo i di questo articolo, essi devono in ogni momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. 3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla legislazione cola' in vigore e sono responsabili per -qualsiasi violazione eventualmente commessa.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art13 · fonte su Normattiva