1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio sono rieleggibili. 2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni:

  • a)il quorum e' di sei membri
  • b)le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti. 3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in virtu' della presente Convenzione. 4. Il Segretario generale dell'Orgnizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento interno. 5. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture materiali, che l'Organizzazione avra' sostenuto in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art18 · fonte su Normattiva