Art. 2 (Convenzione)
1. Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative, giudiziare ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione. 2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilita' politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, puo' essere invocata per giustificare la tortura. 3. L'ordine di un superiore o di un'autorita' pubblica non puo' essere invocato a giustificazione della tortura.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
