1. Nessuno Stato parte espellera', respingera' o estradera' una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. 2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorita' competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massiccie.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art3 · fonte su Normattiva