[1](2) Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

[2]Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti.

[3]Spiegazione Il diritto di cui all'articolo 4 (3) corrisponde a quello garantito dall'articolo 3 della CEDU, la cui formulazione e' identica: Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (3), ha significato e portata identici.

[4]--------------

[5](2) Articolo II-64 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art4 · fonte su Normattiva