membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunita' riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cosi' come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art23 · fonte su Normattiva