[1]' giuridica, privilegi ed immunita'

[2]1. L'Organizzazione godra' sul territorio di ciascuno dei suoi Membri della capacita' giuridica nonche' dei privilegi ed immunita' che le sono necessari per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi. I rappresentanti dei Membri ed i funzionari dell'Organizzazione godranno dei privilegi e delle immunita' necessarie onde espletare le proprie funzioni in piena autonomia nell'ambito dell'Organizzazione. 2. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui al paragrafo 1 saranno:

  • a)Sul territorio di ciascun Membro che abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' degli istituti specializzati, quelli definiti dalle clausole standard di detta Convenzione, Cosi' come modificate con allegato a detta Convenzione, approvato dal Consiglio;
  • b)Sul territorio di ciascun Membro che non abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' degli istituti specializzati, ma che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' delle Nozioni Unite, quelli definiti in quest'ultima Convenzione, salvo che lo Stato non notifichi al Depositario, all'atto di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di non intendere applicare quest'ultime Convenzione nei confronti dell'Organizzazione; la Convenzione sui privilegi e sulle immunita' delle Nazioni Unite cessera' di applicarsi all'Organizzazione trenta giorni dopo che tale Stato ne avra' notificato il Depositario;
  • c)Quelli definiti in altri accordi conclusi dall'Organizzazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art21 · fonte su Normattiva