Gli esperti che espletano funzioni per conto dell'Organizzazione o adempiono missioni per essa, godono dei privilegi e delle immunita' indicati in appresso nella misura in cui ne abbisognano per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi fatti nell'esercizio delle loro funzioni o nel corso delle loro missioni:

  • a)immunita' di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ivi comprese le loro parole e i loro scritti, salvo nel caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da un esperto o di danni provocati da un autoveicolo appartenente all'esperto o condotto dal medesimo; gli esperti godranno di questa immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
  • b)inviolabilita' per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
  • c)facilitazioni valutarie per il trasferimento delle loro rimunerazioni.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art15 · fonte su Normattiva