Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984
Art. 25 (Convenzione)
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
