1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. 2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente Convenzione. 3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuera' con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art25 · fonte su Normattiva