Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984
Art. 26 (Convenzione)
gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avra' luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
