delle attivita' svolte da organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali 1. Gli Stati vigilano sulla trasparenza dei meccanismi decisionali e delle altre attivita' delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali. 2. I rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni non governative interessate agli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori devono avere la possibilita' di partecipare alle riunioni delle organizzazioni e delle intese di gestione di peschiere, sub-regionali e regionali, in qualita' di osservatori o sotto altra veste, a seconda delle convenienze, in conformita' con le procedure dell'organizzazione o intesa in questione. Le procedure non dovranno essere eccessivamente restrittive al riguardo. Tali organizzazioni intergovernative e non governative dovranno poter aver accesso in tempo utile alle pratiche ed ai rapporti delle organizzazioni ed intese, fatte salve le regole di procedura che regolamentano l'accesso a tali carte e rapporti.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art12 · fonte su Normattiva