membri o partecipanti Nel determinare la natura e la portata dei diritti di partecipazione dei nuovi membri di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, o dei nuovi partecipanti ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati considerano in particolare:
- a)lo stato degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori ed il livello del pescato nella zona di pesca;
- b)gli interessi, i metodi in materia di pesca e le modalita' di pesca dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi;
- c)il contributo dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi, rispettivamente, alla conservazione ed alla gestione degli stocks, alla raccolta ed alla comunicazione di dati esatti ed alle ricerche scientifiche svolte sugli stocks;
- d)i bisogni delle comunita' costiere di pescatori fortemente tributarie della pesca di questi stocks;
- e)i bisogni degli Stati costieri la cui economia e' pesantemente tributaria dello sfruttamento delle risorse biologiche marine;
- f)gli interessi degli Stati in via di sviluppo della sub-regione o della regione, quando gli stock si trovano ugualmente in zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale.
Testo vigente dal 26 gennaio 1999
