membri o partecipanti Nel determinare la natura e la portata dei diritti di partecipazione dei nuovi membri di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, o dei nuovi partecipanti ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati considerano in particolare:

  • a)lo stato degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori ed il livello del pescato nella zona di pesca;
  • b)gli interessi, i metodi in materia di pesca e le modalita' di pesca dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi;
  • c)il contributo dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi, rispettivamente, alla conservazione ed alla gestione degli stocks, alla raccolta ed alla comunicazione di dati esatti ed alle ricerche scientifiche svolte sugli stocks;
  • d)i bisogni delle comunita' costiere di pescatori fortemente tributarie della pesca di questi stocks;
  • e)i bisogni degli Stati costieri la cui economia e' pesantemente tributaria dello sfruttamento delle risorse biologiche marine;
  • f)gli interessi degli Stati in via di sviluppo della sub-regione o della regione, quando gli stock si trovano ugualmente in zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art11 · fonte su Normattiva