e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali 1. Quando creano organizzazioni o stipulano intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali per stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e stocks di pesci grandi migratori, gli Stati determinano inter alia quanto segue:

  • a)gli stocks cui si applicano le misure di conservazione e di gestione in considerazione delle loro caratteristiche biologiche e della natura delle peschiere in questione;
  • b)la zona di applicazione, in considerazione del paragrafo 1 dell'articolo 7 e delle caratteristiche della sub-regione o della regione, ivi compresi i fattori socio-economici, geografici ed ecologici;
  • c)i collegamenti tra le attivita' della nuova organizzazione o della nuova intesa ed il ruolo, gli obiettivi e le operazioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere esistenti;
  • d)i meccanismi con i quali l'organizzazione o l'intesa otterra' pareri scientifici ed esaminera' lo stato delle razze, ivi compreso se del caso la creazione di un organismo consultivo scientifico. 2. Gli Stati che collaborano alla creazione di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, informano di detta collaborazione gli altri Stati che hanno, a loro conoscenza, un interesse concreto nelle attivita' dell'organizzazione o dell'intesa prevista.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art9 · fonte su Normattiva