di cooperazione con gli Stati in via di sviluppo 1. Gli stati cooperano, sia direttamente, sia tramite organizzazioni sub-regionali, regionali o mondiali in vista di:

  • a)far si' che gli stati in via di sviluppo, in particolare i meno avanzati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possano meglio conservare e gestire gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori e di valorizzare le loro peschiere nazionali per quanto concerne questi stocks;
  • b)aiutare gli Stati in via di sviluppo, in particolare i meno avanzati, ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo a partecipare allo sfruttamento in alto mare di peschiere di questi stocks, facilitando loro l'accesso a queste peschiere, con riserva degli articoli 5 e 11;
  • c)di agevolare la partecipazione degli stati in via di sviluppo alle organizzazioni ed intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali. 2. La cooperazione con gli stati in via di sviluppo ai fini enunciati nel presente articolo potra' in particolare avere la forma di aiuto finanziario, di assistenza per la valorizzazione delle risorse dell'uomo, di assistenza tecnica, di trasferimento di tecnologie, anche mediante imprese associate, e di servizi di consultazione. 3. Questa assistenza vertera' in maniera specifica, inter alia, sui seguenti settori:
  • a)miglioramento della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori mediante la raccolta, la pubblicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati e d'informazioni sulle peschiere, e di informazioni connesse;
  • b)valutazione degli stocks e ricerca scientifica; e
  • c)osservazione, controllo, sorveglianza, osservanza della regolamentazione e repressione delle infrazioni, compresa la formazione ed il rafforzamento delle capacita' a livello locale, l'elaborazione ed il finanziamento di programmi di osservazione nazionali e regionali e l'accesso alle tecnologie ed ai materiali.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art25 · fonte su Normattiva