speciale ai fini dell'applicazione del presente Accordo 1. Gli Stati cooperano per costituire fondi di contributi speciali per aiutare gli Stati in via di sviluppo ad applicare il presente Accordo e in particolare aiutarli a sostenere il costo delle proce- dure di soluzione delle controversie di cui sono eventualmente parti. 2. Gli Stati e le organizzazioni internazionali dovrebbero aiutare gli Stati in via di sviluppo a creare nuove organizzazioni o nuove intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, ai fini della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, ovvero a rafforzare quelli gia' esistenti.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art26 · fonte su Normattiva