di risolvere le controversie con mezzi pacifici Gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le loro controversie per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione di arbitrato, di soluzione giudiziaria, di ricorso ad organismi o accordi regionali o con altri mezzi pacifici di loro scelta.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art27 · fonte su Normattiva