provvisoria 1. Il presente Accordo e' applicato a titolo provvisorio da ogni Stato, o ente, che consente alla sua applicazione provvisoria ed indirizza a tal fine al depositario una notifica scritta. Tale applicazione provvisoria ha effetto a partire dalla data di ricevimento della notifica. 2. L'applicazione provvisoria da parte di uno Stato o ente termina alla data di entrata in vigore del presente Accordo nei confronti di questo Stato o ente, o quando tale Stato o ente notifica per iscritto al depositario il suo intento di porre fine all'applicazione provvisoria.
Testo vigente dal 26 gennaio 1999
