di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 61, oppure, se e' gia' e in vigore, ad una data determinata. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative e delle sue leggi e regolamenti. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti i suoi obblighi finanziari in base al presente Accordo. La qualita' di membro provvisorio riconosciuta al governo che effettua detta notifica, sara' valida solo per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, a meno che il Consiglio decida altrimenti in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 59.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
