[1]Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria

[2]1. Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta della denuncia o della interruzione dell'applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l'accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione. 2. In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo qualora l'accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale e' denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-addizionale-art7 · fonte su Normattiva