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E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali, con le seguenti modificazioni: All'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale". All'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale".
Testo in vigore dal 16 febbraio 1954 al 22 dicembre 2008
