[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", Desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e Riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; Hanno convenuto quanto segue:
[3]ARTICOLO 1 Definizioni
[4]Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.
- a)beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
- b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
- c)crediti in denaro o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico connesso ad un investimento, cosi' come gli utili reinvestiti e redditi da capitale;
- d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e diritti di avviamento commerciale;
- e)ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni vigenti in matteria di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f)ogni incremento di valore dell'investimento originario. Ogni modifica nella forma dell'investimento non altera la sua natura. 2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali straniere, consociate e filiali che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche. 3. Con il termine "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. 4. Con il termine "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, societa' di persone, societa' di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dall'estensione della loro responsabilita'. 5. Con il termine "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, includendo in particolare profitti o interessi, capital gains, dividendi, royalties o pagamenti per assistenza, servizi tecnici o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti o prodotti agricoli. 6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine e le acque interne sulle quali le Parti Contraenti esercitano la sovranita' e diritti sovrani o giurisdizionali in conformita' al diritto internazionale. 7. Con il termine "'trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia non meno favorevole del migliore trattamento nazionale o del trattamento della nazione piu' favorita. 8. Con il termine "diritto d'accesso" si intende il diritto ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente. 9. Il termine "attivita' connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altri organismi destinati alla conduzione di attivita' commerciali; l'accesso ai mercati finanziari, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.
Testo vigente dal 30 gennaio 2008
