[1]di trasferimento

[2]1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, dovranno essere realizzati in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia richiesto il trasferimento relativo, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo anteriore saranno considerati adempiuti qualora l'investitore avra' completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento e' stato realizzato.

Testo vigente dal 30 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;5~accordo-art8 · fonte su Normattiva