[1]commerciali

[2]1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtu' di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione. 2. Il paragrafo 1 non si applica:

  • a)nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
  • b)se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente. 3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalita' giuridica e avente la capacita' di:
  • a)stare in giudizio; e
  • b)acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire, e' implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso e' impegnato, l'immunita' giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non e' pregiudicata.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art10 · fonte su Normattiva