Art. 10 (Convenzione)
[1]commerciali
[2]1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtu' di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione. 2. Il paragrafo 1 non si applica:
- a)nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
- b)se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente. 3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalita' giuridica e avente la capacita' di:
- a)stare in giudizio; e
- b)acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire, e' implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso e' impegnato, l'immunita' giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non e' pregiudicata.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
