Art. 16 (Convenzione)
[1]di cui uno Stato e' proprietario o esercente
[2]1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali. 2. Il paragrafo 1 non si applica ne' alle navi da guerra e alle navi ausiliarie ne' alle altre navi di cui uno Stato e' proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali. 3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali. 4. Il paragrafo 3 non si applica ne' a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 ne' a un carico di cui uno Stato e' proprietario e che e' utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali. 5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilita' di cui possono valersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari. 6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato e' proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un'altra autorita' competente di tale Stato avra' valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
