[1]di un patto d'arbitrato

[2]Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

  • a)la validita', l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;
  • b)la procedura d'arbitrato; o
  • c)la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art17 · fonte su Normattiva