Art. 17 (Convenzione)
[1]di un patto d'arbitrato
[2]Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:
- a)la validita', l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;
- b)la procedura d'arbitrato; o
- c)la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
