[1]' degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza

[2]Nessuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, puo' essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

  • a)lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
  • i)un accordo internazionale;
  • ii)un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
  • iii)una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere della controversia tra le parti; o
  • b)lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o
  • c)lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale e' stato promosso il procedimento.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art19 · fonte su Normattiva