Art. 20 (Convenzione)
[1]del consenso all'esercizio della giurisdizione sull'adozione di misure coercitive
[2]Nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive e' richiesto in virtu' degli articoli 18 e 19, il consenso all'esercizio della giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
