[1]' degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza

[2]Anteriormente alla sentenza non si puo' procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

  • a)lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
  • i)un accordo internazionale;
  • ii)un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
  • iii)una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
  • b)lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art18 · fonte su Normattiva