Art. 18 (Convenzione)
[1]' degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza
[2]Anteriormente alla sentenza non si puo' procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:
- a)lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
- i)un accordo internazionale;
- ii)un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
- iii)una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
- b)lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
