[1]specifiche di beni

[2]1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19 lettera c):

  • a)i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
  • b)i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
  • c)i beni della banca centrale o di un'altra autorita' monetaria dello Stato;
  • d)i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;
  • e)i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art21 · fonte su Normattiva