Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004
Art. 26 (Convenzione)
[1]accordi internazionali
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtu' di accordi internazionali vigenti dei quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
