Art. 4 (Convenzione)
[1]retroattivita' della presente Convenzione
[2]Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtu' del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
