[1]Settori di collaborazione

[2]Ciascuna delle parti sviluppera' e favorira' particolarmente:

  • a)la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione;
  • b)la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico;
  • c)la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati;
  • d)la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;
  • e)la cooperazione in campo editoriale, in particolare incoraggiando la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente;
  • f)la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati;
  • g)la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;
  • h)la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;5~accordo-art2 · fonte su Normattiva