[1]Collaborazione artistica

[2]Ciascuna delle Parti contraenti favorira' ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi. A tale scopo esse favoriranno in particolare modo:

  • a)l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei piu' svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;
  • b)l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;
  • c)per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le Parti incoraggeranno la mobilita' e la partecipazione agli specifici programmi europei e regionali.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;5~accordo-art6 · fonte su Normattiva