Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1937 al 22 dicembre 2008. 322 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936- XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della sezione «Cassa di risparmio» con le seguenti,modificazioni: All'art. 1, comma 1°, dopo la parola «addivengano», sono inserite le seguenti: «o siano nel frattempo addivenuti». Dopo il 2° comma dello stesso art. 1, sono aggiunti i seguenti: «Continuera' parimenti ad applicarsi ai predetti Istituti la norma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, concernente la estensione alle Casse di risparmio delle garanzie e dei privilegi stabiliti per la Cassa depositi e prestiti per determinati mutui concessi ai comuni e alle provincie. Agli Istituti di credito di diritto pubblico, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, sara' applicabile la disposizione dell'art. 61 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, richiamata dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, limitatamente, pero', ad un ammontare di mutui a favore di provincie, comuni ed altri enti indicati al predetto art. 61, che non sia superiore a quello corrispondente alla proporzione fra la massa dei risparmi e la cifra di capitali dati a mutuo ai diversi enti sopra indicati, risultante dall'ultimo bilancio della soppressa sezione «Cassa di risparmio», a condizione che, per i risparmi raccolti e per i mutui concessi agli enti suddetti, sia tenuta una separata contabilita'». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV, VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, Il Guardasigilli: SOLMI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1937-01-04;50~art1 · fonte del testo