[1]Articolo XI Assistenza sanitaria e previdenza sociale

[2]Parte XX:

[3]Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri dei personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorita' nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Un accordo ad hoc sara' concluso tra il Governo ed il Laboratorio al fine di formalizzare tale esenzione.

Testo vigente dal 13 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-17;50~accordo-artxi · fonte su Normattiva